Art. 29.
(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

      1. Il datore di lavoro o i dirigenti assicurano che ciascun lavoratore riceva

 

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una formazione commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi e che deve riguardare almeno:

          a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

          b) nozioni relative ai diritti e ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

      2. La formazione deve avvenire in occasione:

          a) dell'assunzione;

          b) del trasferimento o del cambiamento di mansioni;

          c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

      3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
      4. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
      5. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi.
      6. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria.
      7. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi bilaterali di cui all'articolo 27, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

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